Art. 1.

      1. È istituita la «Festa nazionale della famiglia» quale momento per celebrare la centralità della famiglia e il suo ruolo all'interno della società.
      2. Le regioni, le province e i comuni, in occasione della festa di cui al comma 1, possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, iniziative di valorizzazione del ruolo della famiglia.
      3. La festa di cui al comma 1 ricorre il 12 maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della pubblica istruzione impartisce le opportune direttive affinché, in occasione della festa di cui al comma 1, le scuole pubbliche e private, nell'ambito della loro autonomia, possano promuovere iniziative volte a discutere e approfondire le tematiche relative alle crescenti funzioni assunte dalla famiglia nella società.